Richiesta cartella sanitaria

In Ticino il diritto all’accesso alla cartella sanitaria è previsto dall’articolo 6 della Legge sanitaria che non precisa tuttavia se i documenti debbano essere forniti gratuitamente. Il Messaggio del 1986 sulla Legge Sanitaria indicava che “di questi atti il paziente può, a pagamento, pretendere copia” e alcune disposizioni di altri cantoni, riferite agli ospedali pubblici, prevedono la consegna di copie “gegen Gebühr” (pagamento che dovrebbe però corrispondere al principio della copertura dei costi e non alla rimunerazione di una prestazione). Secondo le disposizioni federali sulla protezione dei dati, “l’informazione è di regola gratuita e scritta, sotto forma di stampato o di fotocopia”, solo in casi eccezionali si prevede “un’equa partecipazione alle spese”. Allo stato attuale della dottrina, la richiesta di copertura delle sole spese effettive (fotocopiatura, invio, eventuale trascrizione di parti difficilmente leggibili) non sarebbe illegittima. Una presa di posizione dell’Ordine dei medici del Cantone Ticino sollecitata dall’ACSI rileva tuttavia che per non compromettere il rapporto tra medico e paziente sarebbe auspicabile che il medico fornisca gratuitamente le copie o si limiti a una modesta tassa. 


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